Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
               Impiantistica ed attivita' di gestione 
                   del ciclo integrato dei rifiuti 
 
  1 All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,  le
parole: «Andretta (AV) - localita'  Pero  Spaccone  (Formicoso)»,  «e
localita' Cava Vitiello»;  ((  Caserta  -  localita'  Torrione  (Cava
Mastroianni) e )) «; Serre (SA) -  localita'  Valle  della  Masseria»
sono soppresse. 
  2. (( Al fine di garantire la realizzazione  urgente  dei  siti  da
destinare a discarica,  nonche'  ad  impianti  di  trattamento  o  di
smaltimento dei rifiuti nella  regione  Campania,  ))  il  Presidente
della Regione, ferme le procedure  amministrative  e  gli  atti  gia'
posti in essere, (( procede )) sentiti le Province e gli enti  locali
interessati, alla nomina (( per la durata massima di dodici mesi,  di
commissari  straordinari  da  individuare  fra  il  personale   della
carriera prefettizia o fra i magistrati  ordinari,  amministrativi  o
contabili  o  fra  gli  avvocati  dello  Stato  o  fra  i  professori
universitari ordinari con  documentata  e  specifica  competenza  nel
settore dell'impiantistica di trattamento dei  rifiuti,  che  abbiano
adeguate competenze tecnico-giuridiche i quali, ))  con  funzioni  di
amministrazione    aggiudicatrice,    individuano     il     soggetto
aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono  in  via  di
somma  urgenza  ad  individuare  le  aree  occorrenti,  assumendo  le
necessarie determinazioni,  anche  ai  fini  dell'acquisizione  delle
disponibilita' delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e
le certificazioni pertinenti. (( Alla individuazione delle  ulteriori
aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le  cave
abbandonate  o  dismesse  con  priorita'  per  quelle  acquisite   al
patrimonio  pubblico  provvede,  sentiti  le  province  ed  i  comuni
interessati, il Commissario straordinario individuato, ai  sensi  del
periodo precedente, fra il personale della carriera  prefettizia.  In
deroga  alle  disposizioni  relative  alla  valutazione  di   impatto
ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152,
nonche' alla pertinente legislazione regionale  in  materia,  per  la
valutazione relativa all'apertura delle discariche  ed  all'esercizio
degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del
presente comma  procedono  alla  convocazione  della  conferenza  dei
servizi che e' tenuta a rilasciare il  proprio  parere  entro  e  non
oltre quindici giorni dalla  convocazione.  Qualora  il  parere  reso
dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti  dal
presente comma il Consiglio dei Ministri, su proposta del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine  al  rilascio  della
VIA entro i sette giorni successivi. Qualora  il  parere  reso  dalla
conferenza dei servizi sia negativo, il  Consiglio  dei  Ministri  si
esprime entro i sette giorni successivi. A tale  fine,  i  commissari
predetti svolgono, in luogo del Presidente della Regione Campania, le
funzioni  gia'  attribuite  al  Sottosegretario  di  Stato   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  90,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   123,   ))
avvalendosi,  per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel
presente comma,  degli  uffici  della  Regione   e   delle   Province
interessate, senza nuovi o maggiori oneri per (( la finanza  pubblica
)) e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito  dei
bilanci degli enti interessati. I termini dei  procedimenti  relativi
al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla  osta,
(( pertinenti all'individuazione delle aree di cui al  primo  periodo
del presente comma, )) sono ridotti alla meta'. 
  (( 2.bis. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti
nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e  alla
fornitura di energia mediante trattamenti termici di  rifiuti,  fermi
le procedure amministrative e gli  atti  gia'  posti  in  essere,  il
Presidente della regione Campania, ovvero i  Commissari  straordinari
individuati  ai  sensi  del  comma  2,  nell'ambito  territoriale  di
competenza, con funzione di amministrazione aggiudicatrice sulla base
delle previsioni di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n.  163,  provvede,  in  via  di  somma  urgenza,  ad
individuare  le  aree  occorrenti  assumendo  tutte   le   necessarie
ulteriori  determinazioni  anche  ai  fini  dell'acquisizione   della
disponibilita' delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni  e
le certificazioni pertinenti. Si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23  maggio  2008,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,  e
le funzioni gia'  attribuite  al  Sottosegretario  di  Stato  di  cui
all'articolo 1 del predetto decreto legge sono svolte dal  Presidente
della Regione ed i termini dei procedimenti relativi al  rilascio  di
autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti  della
meta'. A tal fine il Presidente della Regione costituisce un'apposita
struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate
professionalita' nel numero massimo di cinque unita'. Alle  spese  di
funzionamento della struttura di  supporto  si  provvede  nel  limite
massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo
3, comma 1. )) 
  3. In considerazione degli interventi tecnici praticati presso  gli
impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di  cui  all'articolo
6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  123,  e  volti  a
conseguire  idonei  livelli  di   biostabilizzazione   dei   rifiuti,
all'articolo 6-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n.  90  del
2008 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: «CER 19.05.01» sono inserite le seguenti: «, CER
19.05.03»; 
  b) e' infine aggiunto il seguente periodo: «I rifiuti aventi codice
CER  19.05.03,  previa  autorizzazione  regionale,   possono   essere
impiegati  quale  materiale  di  ricomposizione  ambientale  per   la
copertura  e  risagomatura  di  cave  abbandonate  e   dismesse,   di
discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale  materiale  di  copertura
giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.». 
  4. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-ter del citato decreto-legge  n.
90 del 2008, e' inserito il seguente: «1-bis. Presso gli impianti  di
cui al comma  1  e'  autorizzata  la  realizzazione  di  impianti  di
digestione  anaerobica  della   frazione   organica   derivante   dai
rifiuti.». 
  5. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30  dicembre  2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 26, e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  La  provincia  di  Napoli
assicura la funzionalita' dell'impiantistica al servizio del ciclo di
gestione dei rifiuti nel territorio  di  competenza  e  gestisce  gli
impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di
Giugliano e Tufino tramite la propria societa' provinciale  cui  sono
attribuiti gli introiti  derivanti  dalle  relative  tariffe.  Presso
detti impianti la provincia di Napoli, tramite la  propria  societa',
conferisce  e  tratta  prioritariamente  i   rifiuti   prodotti   nel
territorio di competenza. (( Dall'attuazione del presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». )) 
  6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso  di  mancato
rispetto, da parte dei comuni, degli  obiettivi  minimi  di  raccolta
differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del  decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
luglio 2008, n. 123, cosi' come certificati dalla  regione  Campania,
il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in  regola  con
il sistema della raccolta  differenziata,  assegnandogli  il  termine
perentorio di (( tre mesi. )) Decorso inutilmente  tale  termine,  il
Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.». 
  7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la
chiusura del ciclo integrato di gestione dei  rifiuti  nella  regione
Campania  previsti  dal  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,
cosi' come modificato dal presente decreto, ove si verifichi  la  non
autosufficienza del  sistema  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  non
pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con
le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione,  il  Governo
promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano,  appositamente  convocata  anche  in  via  d'urgenza,  su
richiesta  della  Regione,  un  accordo  interregionale  volto   allo
smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni.  L'attuazione
del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. 
  (( 7-bis. Nella permanenza di condizioni  di  criticita'  derivanti
dalla  non  autosufficienza  del  sistema  di  gestione  dei  rifiuti
prodotti nella regione Campania e fino  alla  completa  realizzazione
dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei
rifiuti prevista dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il  Presidente
della regione Campania provvede, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica e nell'ambito  delle  risorse  umane  finanziarie  e
strumentali previste a legislazione vigente incluse  quelle  indicate
all'articolo 3 con una o piu' ordinanze, anche  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152,  all'apprestamento  delle  misure  occorrenti  a  garantire   la
gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per  ambiti
territoriali sovra provinciali. )) 
  7-ter. In relazione all'intervenuta attuazione di  quanto  previsto
dal comma 7, stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione
dei rifiuti urbani nella regione Campania,  fino  alla  data  del  31
dicembre 2011, si applica la disciplina di  cui  all'articolo  6  del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.  
 
          Riferimenti normativi 
              - Il testo degli articoli 1, 6,  del  decreto-legge  23
          maggio  2008,  n.  90  recante  "Misure  straordinarie  per
          fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento  dei
          rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni  di
          protezione civile", convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 luglio 2008, n. 123, e' il seguente: 
              - "Art. 1. (Nomina del Sottosegretario di Stato  presso
          la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  -   1.   Al
          Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e' attribuito il coordinamento della
          complessiva azione di gestione dei  rifiuti  nella  regione
          Campania per il periodo  emergenziale  stabilito  ai  sensi
          dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
              2.  In  deroga  all'articolo  1,  commi  376   e   377,
          all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, in via di  assoluta  irripetibilita'  e
          straordinarieta' per far fronte alla gravissima  situazione
          in corso, e, comunque,  fino  al  31  dicembre  2009,  alla
          soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania  e'
          preposto un Sottosegretario di Stato presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei  Ministri,  di  seguito  denominato:  «il
          Sottosegretario  di  Stato»;  per  tale  incarico,  in  via
          eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli  1
          e 2 della  legge  20  luglio  2004,  n.  215,  puo'  essere
          nominato il Capo del Dipartimento della protezione  civile,
          di cui resta ferma la  competenza  ad  esercitare  in  tale
          veste i compiti attinenti alla  protezione  civile  di  cui
          alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche'  alla  materia
          di cui all'articolo 5-bis, comma  5,  del  decreto-legge  7
          settembre del 2001, n. 343, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre  2001,  n.  401,  nell'ambito  degli
          indirizzi del competente  Sottosegretario  alla  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri. 
              3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del  presente  decreto,  in  sostituzione  dei   Commissari
          delegati  di  cui  all'articolo  1  delle   ordinanze   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  11  gennaio
          2008, n. 3639, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  9
          dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008,  n.  3653,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28  del  2  febbraio
          2008, il Sottosegretario di  Stato,  con  proprio  decreto,
          provvede alla nomina  di  uno  o  piu'  capi  missione  con
          compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega,
          che subentrano ai Commissari delegati in carica,  definendo
          le   strutture   di   supporto   sia   sotto   il   profilo
          dell'organizzazione che del funzionamento, in  sostituzione
          delle strutture delle gestioni commissariali. 
              4. Con  ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge  24  febbraio
          1992, n. 225, e' disciplinato il subentro nelle  competenze
          commissariali sulla base di quanto  previsto  dal  presente
          articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali  a
          disposizione delle gestioni esistenti.  Alle  attivita'  di
          cui al presente comma si provvede a  valere  sulle  risorse
          disponibili sulle gestioni esistenti e, in  via  residuale,
          sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata
          alla gestione delle emergenze. Le  risorse  giacenti  sulle
          contabilita'  speciali  intestate  ai  Commissari  delegati
          confluiscono su apposita contabilita' speciale intestata al
          Sottosegretario di Stato." 
              "Art. 6. (Impianti di  selezione  e  trattamento  e  di
          termovalorizzazione dei rifiuti) - 1.  Fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio  2007,
          n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5  luglio
          2007, n. 87, deve  essere  realizzata  una  valutazione  in
          ordine al valore  dei  seguenti  impianti  di  selezione  e
          trattamento  dei  rifiuti,  anche  ai  fini  dell'eventuale
          acquisizione  a  titolo  oneroso  da  parte  della   stessa
          societa' affidataria del servizio di gestione dei  rifiuti,
          che  tenga  conto   dell'effettiva   funzionalita',   della
          vetusta'  e  dello  stato  di  manutenzione  degli  stessi:
          Caivano (NA), Tufino  (NA),  Giugliano  (NA),  Santa  Maria
          Capua  Vetere  (CE),  Avellino  -  localita'  Pianodardine,
          Battipaglia   (SA)   e   Casalduni   (BN),   nonche'    del
          termovalorizzatore di Acerra  (NA).  Detta  valutazione  e'
          effettuata da una Commissione composta da cinque componenti
          di  comprovata  professionalita'  tecnica,   nominati   dal
          Presidente della Corte d'appello di  Napoli,  con  spese  a
          carico delle parti private  interessate  e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato.  2.
          All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1,
          gli impianti di  selezione  e  trattamento  possono  essere
          convertiti in impianti per il compostaggio  di  qualita'  e
          per le attivita' connesse alla raccolta differenziata ed al
          recupero, per la trasferenza dei  rifiuti  urbani,  nonche'
          per la produzione di combustibile da  rifiuti  di  qualita'
          (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici  e
          nelle   centrali   termoelettriche.   A   tale   fine,   il
          Sottosegretario di Stato dispone per la  progettazione,  la
          realizzazione e la gestione, in termini di  somma  urgenza,
          delle  conseguenti  opere  necessarie,  nell'ambito   delle
          risorse del Fondo di cui all'articolo 17, entro  un  limite
          di spesa di euro 10.900.000." 
              Si riporta il testo degli artt. 6 ter e  9  del  citato
          d.l.. n.90 del 2008 come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6-ter. (Disciplina tecnica per il trattamento dei
          rifiuti) - 1. Nelle more dell'espletamento delle  procedure
          di  valutazione  di  cui  all'articolo  6,  comma   1,   e'
          autorizzato,  presso  gli   impianti   ivi   indicati,   il
          trattamento meccanico dei  rifiuti  urbani,  per  i  quali,
          all'esito delle relative lavorazioni, si  applica  in  ogni
          caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina
          prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12,  CER  19.12.02,
          CER 19.05.01, CER 19.05.03; presso i medesimi impianti sono
          altresi'  autorizzate  le  attivita'  di  stoccaggio  e  di
          trasferenza dei rifiuti stessi. I rifiuti aventi codice CER
          19.05.03, previa autorizzazione regionale,  possono  essere
          impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale  per
          la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse,
          di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di
          copertura giornaliera per  gli  impianti  di  discarica  in
          esercizio. 
              1-bis. Presso  gli  impianti  di  cui  al  comma  1  e'
          autorizzata la  realizzazione  di  impianti  di  digestione
          anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti. 
              2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in  deroga
          alle disposizioni di cui all'allegato D alla parte  IV  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  i  rifiuti
          comunque provenienti dagli impianti di cui al comma  1  del
          presente articolo sono destinati ad attivita'  di  recupero
          ovvero  di  smaltimento  secondo  quanto   previsto   dagli
          allegati B e C alla parte  IV  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, ai fini
          delle successive  fasi  di  gestione,  detti  rifiuti  sono
          sempre assimilati, per quanto  previsto  dall'articolo  184
          del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  come
          modificato  dall'articolo  2  del  decreto  legislativo  16
          gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice
          CER 20.03.01." 
               Art. 9. Discariche - 1. Allo scopo  di  consentire  lo
          smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani  prodotti
          nella regione Campania,  nelle  more  dell'avvio  a  regime
          della  funzionalita'  dell'intero   sistema   impiantistico
          previsto dal presente decreto, nonche'  per  assicurare  lo
          smaltimento dei rifiuti giacenti  presso  gli  impianti  di
          selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i  siti
          di stoccaggio provvisorio, e' autorizzata la realizzazione,
          nel pieno rispetto della normativa comunitaria  tecnica  di
          settore,  dei  siti  da  destinare  a  discarica  presso  i
          seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN)  -  localita'
          Nocecchie; Savignano  Irpino  (AV)  -  localita'  Postarza;
          Serre (SA) - localita' Macchia Soprana;  nonche'  presso  i
          seguenti comuni: Terzigno (NA) - localita' Pozzelle; Napoli
          localita' Chiaiano (Cava del Poligono  -  Cupa  del  cane);
          Caserta -  localita'  Torrione  (Cava  Mastroianni);  Santa
          Maria La Fossa (CE) - localita' Ferrandelle. 
              2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo
          smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici
          CER:  19.12.12;  19.05.01;  19.05.03;  20.03.01;  19.01.12;
          19.01.14;  19.02.06;  20.03.99,   fermo   restando   quanto
          previsto dal comma 3; presso i suddetti impianti e' inoltre
          autorizzato, nel rispetto della distinzione  tra  categorie
          di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica  di
          settore, lo smaltimento  dei  rifiuti  contraddistinti  dai
          seguenti  codici  CER:  19.01.11*;  19.01.13*;   19.02.05*,
          nonche'  19.12.11*  per  il  solo  parametro   «idrocarburi
          totali»,  provenienti  dagli  impianti   di   selezione   e
          trattamento dei rifiuti urbani. 
              3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al
          comma 1, i rifiuti  urbani  oggetto  di  incendi  dolosi  o
          colposi sono  assimilati  ai  rifiuti  aventi  codice  CER:
          20.03.99,  salva  diversa  classificazione  effettuata  dal
          gestore prima del conferimento in discarica. 
              4. Presso le discariche presenti nel  territorio  della
          regione Campania e' autorizzato anche il pretrattamento del
          percolato da  realizzarsi  tramite  appositi  impianti  ivi
          installati. 
              5.  In   deroga   alle   disposizioni   relative   alla
          valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui  al  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 16 gennaio 2008,  n.  4,  nonche'  alla
          pertinente  legislazione  regionale  in  materia,  per   la
          valutazione  relativa  all'apertura  delle  discariche   ed
          all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario  di  Stato
          procede alla convocazione della conferenza dei servizi  che
          e' tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non  oltre
          sette giorni dalla convocazione.  Qualora  il  parere  reso
          dalla conferenza dei servizi  non  intervenga  nei  termini
          previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  si
          esprime in ordine al  rilascio  della  VIA  entro  i  sette
          giorni successivi. Qualora il parere reso dalla  conferenza
          dei servizi sia negativo,  il  Consiglio  dei  Ministri  si
          esprime entro i sette giorni successivi. 
              6. L'articolo 1 del decreto-legge 11  maggio  2007,  n.
          61, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5  luglio
          2007, n. 87, e' abrogato. 
              7. Con  ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge  24  febbraio
          1992, n. 225, sono  definite,  d'intesa  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, le discipline specifiche  in
          materia di benefici fiscali e contributivi in favore  delle
          popolazioni  residenti  nei  comuni  sedi  di  impianti  di
          discarica, previa individuazione della specifica  copertura
          finanziaria, con disposizione di legge. 
              7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo  5,
          comma  3,  del  decreto-legge  9  ottobre  2006,  n.   263,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006,
          n. 290, fino alla cessazione dello stato  di  emergenza  di
          cui all'articolo 19 del presente  decreto,  e'  vietato  il
          trasferimento, lo smaltimento o il recupero di  rifiuti  in
          altre  regioni.  Dall'attuazione  del  presente  comma  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo  191  del
          decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e'  cosi'
          sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono  essere
          reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi  per  ogni
          speciale forma di gestione dei rifiuti.». 
              9. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  ad
          eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle  risorse
          di cui all'articolo 17». 
              - Il testo degli articoli  25,  27  e  57  del  decreto
          legislativo 12 aprile  2006  n.  163  recante  "Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE",  e'
          il seguente: 
              - "L'art. 25. (Appalti aggiudicati  per  l'acquisto  di
          acqua e per la  fornitura  di  energia  o  di  combustibili
          destinati alla produzione di energia) (art.  12,  direttiva
          2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co.  1,  lett.
          f), D.Lgs. n. 158/1995) - 1.  Il  presente  codice  non  si
          applica: 
              a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati
          da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori  che
          esercitano le attivita' di cui all'articolo  209,  comma  1
          (acqua); 
              b) agli appalti  per  la  fornitura  di  energia  o  di
          combustibili  destinati  alla  produzione  di  energia,  se
          aggiudicati  da  amministrazioni  aggiudicatrici   o   enti
          aggiudicatori che esercitano un'attivita' di cui ai commi 1
          e  3   dell'articolo   208   (gas,   energia   termica   ed
          elettricita') e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione
          di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi)". 
              "L'art. 27.(Principi relativi ai contratti  esclusi)  -
          1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi  ad  oggetto
          lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto  o  in  parte,
          dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto
          dei principi  di  economicita',  efficacia,  imparzialita',
          parita'  di  trattamento,  trasparenza,   proporzionalita'.
          L'affidamento deve essere preceduto  da  invito  ad  almeno
          cinque  concorrenti,  se  compatibile  con  l'oggetto   del
          contratto. 
              2. Si applica altresi' l'articolo 2, commi 2, 3 e 4. 
              3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e'
          ammesso o meno il subappalto, e, in  caso  affermativo,  le
          relative    condizioni    di    ammissibilita'.    Se    le
          amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si
          applica l'articolo 118." 
              "L'art.   57.(Procedura    negoziata    senza    previa
          pubblicazione di un bando  di  gara)  (art.  31,  direttiva
          2004/18; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2,  L.  n.
          537/1993; art. 24, L. n.  109/1994;  art.  7,  D.  Lgs.  n.
          157/1995) - 1. Le stazioni appaltanti  possono  aggiudicare
          contratti  pubblici  mediante  procedura  negoziata   senza
          previa pubblicazione di un  bando  di  gara  nelle  ipotesi
          seguenti, dandone  conto  con  adeguata  motivazione  nella
          delibera o determina a contrarre. 
              2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture,
          servizi, la procedura e' consentita: 
              a) qualora, in esito all'esperimento di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  non  sia  stata  presentata  nessuna
          offerta,  o  nessuna   offerta   appropriata,   o   nessuna
          candidatura. Nella procedura negoziata non  possono  essere
          modificate in modo sostanziale le condizioni  iniziali  del
          contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa
          una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione  a
          seguito  di  procedura   aperta   o   ristretta   e   sulla
          opportunita' della  procedura  negoziata.  Le  disposizioni
          contenute nella presente lettera si applicano ai lavori  di
          importo inferiore a un milione di euro; 
              b) qualora, per ragioni di natura tecnica  o  artistica
          ovvero attinenti  alla  tutela  di  diritti  esclusivi,  il
          contratto possa essere affidato unicamente ad un  operatore
          economico determinato; 
              c)  nella  misura   strettamente   necessaria,   quando
          l'estrema urgenza, risultante da eventi  imprevedibili  per
          le stazioni appaltanti, non e' compatibile  con  i  termini
          imposti dalle  procedure  aperte,  ristrette,  o  negoziate
          previa pubblicazione di un bando di  gara.  Le  circostanze
          invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
          essere imputabili alle stazioni appaltanti. 
              3. Nei contratti  pubblici  relativi  a  forniture,  la
          procedura del presente articolo e', inoltre, consentita: 
              a) qualora  i  prodotti  oggetto  del  contratto  siano
          fabbricati esclusivamente a scopo  di  sperimentazione,  di
          studio  o  di  sviluppo,  a  meno  che  non  si  tratti  di
          produzione  in  quantita'  sufficiente  ad   accertare   la
          redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca  e
          messa a punto; 
              b) nel caso di consegne  complementari  effettuate  dal
          fornitore originario e destinate  al  rinnovo  parziale  di
          forniture o di impianti di uso corrente  o  all'ampliamento
          di forniture o impianti esistenti, qualora  il  cambiamento
          di  fornitore  obbligherebbe  la  stazione  appaltante   ad
          acquistare   materiali   con    caratteristiche    tecniche
          differenti,  il  cui  impiego   o   la   cui   manutenzione
          comporterebbero  incompatibilita'  o  difficolta'  tecniche
          sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti
          rinnovabili non puo' comunque  di  regola  superare  i  tre
          anni; 
              c) per forniture quotate e acquistate in una  borsa  di
          materie prime; 
              d)   per   l'acquisto   di   forniture   a   condizioni
          particolarmente vantaggiose,  da  un  fornitore  che  cessa
          definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore
          o  liquidatore  di  un   fallimento,   di   un   concordato
          preventivo, di una liquidazione coatta  amministrativa,  di
          un'amministrazione straordinaria di grandi imprese. 
              4.  Nei  contratti  pubblici  relativi  a  servizi,  la
          procedura del presente  articolo  e',  inoltre,  consentita
          qualora il contratto  faccia  seguito  ad  un  concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o a uno dei  vincitori  del
          concorso; in quest'ultimo caso  tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
              5. Nei contratti pubblici relativi  a  lavori  e  negli
          appalti pubblici  relativi  a  servizi,  la  procedura  del
          presente articolo e', inoltre, consentita: 
              a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi
          nel progetto iniziale ne nel  contratto  iniziale,  che,  a
          seguito  di  una  circostanza  imprevista,  sono   divenuti
          necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio  oggetto
          del progetto o del contratto iniziale, purche'  aggiudicati
          all'operatore economico che presta tale servizio  o  esegue
          tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
              a.1) tali lavori o servizi  complementari  non  possono
          essere separati, sotto il profilo tecnico o economico,  dal
          contratto iniziale, senza recare gravi  inconvenienti  alla
          stazione  appaltante,   ovvero   pur   essendo   separabili
          dall'esecuzione del contratto iniziale,  sono  strettamente
          necessari al suo perfezionamento; 
              a.2)  il  valore  complessivo  stimato  dei   contratti
          aggiudicati per lavori o servizi complementari  non  supera
          il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale; 
              b) per nuovi servizi consistenti nella  ripetizione  di
          servizi  analoghi  gia'  affidati  all'operatore  economico
          aggiudicatario  del  contratto  iniziale   dalla   medesima
          stazione appaltante, a condizione che  tali  servizi  siano
          conformi a un progetto di base  e  che  tale  progetto  sia
          stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una
          procedura  aperta  o  ristretta;  in  questa   ipotesi   la
          possibilita' del ricorso  alla  procedura  negoziata  senza
          bando e' consentita  solo  nei  tre  anni  successivi  alla
          stipulazione del contratto iniziale e deve essere  indicata
          nel bando del contratto originario;  l'importo  complessivo
          stimato  dei  servizi  successivi  e'  computato   per   la
          determinazione del valore globale del  contratto,  ai  fini
          delle soglie di cui all'articolo 28. 
              6. Ove possibile, la stazione appaltante individua  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economico  -  finanziaria   e   tecnico   -
          organizzativa  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono  in
          tale  numero  soggetti  idonei.  Gli  operatori   economici
          selezionati   vengono   contemporaneamente    invitati    a
          presentare  le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con
          lettera   contenente   gli   elementi   essenziali    della
          prestazione  richiesta.  La  stazione  appaltante   sceglie
          l'operatore economico che ha  offerto  le  condizioni  piu'
          vantaggiose, secondo il criterio del prezzo  piu'  basso  o
          dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa,   previa
          verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione
          previsti per l'affidamento di contratti di  uguale  importo
          mediante procedura aperta, ristretta,  o  negoziata  previo
          bando. 
              7. E' in  ogni  caso  vietato  il  rinnovo  tacito  dei
          contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
          contratti rinnovati tacitamente sono nulli." 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  9  e  11  del
          decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   recante
          "Disposizioni urgenti per  la  cessazione  dello  stato  di
          emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
          l'avvio della fase post emergenziale nel  territorio  della
          regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed  alla  protezione
          civile", convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 26, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  9  (Impianti  di  selezione  e  trattamento  dei
          rifiuti) - 1. Al fine di mantenere specifiche  ed  adeguate
          condizioni di  sicurezza  degli  impianti  di  selezione  e
          trattamento  dei  rifiuti  di  cui   all'articolo   6   del
          decreto-legge n. 90  del  2008,  in  relazione  allo  stato
          attuale  degli  impianti  stessi,  fino  al  termine  delle
          attivita' di manutenzione e,  comunque,  non  oltre  il  30
          settembre 2010, e' assicurata la prosecuzione di  attivita'
          sostitutive di presidio antincendio e di sicurezza da parte
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche  attraverso
          servizi  di  vigilanza  dinamica  antincendio,   il   quale
          continua ad operare esclusivamente con le finalita' di  cui
          al comma 1 dell' articolo 1 dell'ordinanza  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri n.  3768  del  13  maggio  2009,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120  del  26  maggio
          2009, in quanto compatibile.  Agli  oneri  derivanti  dalle
          previsioni di cui al presente comma, si provvede nel limite
          di 7,2 milioni di  euro  nell'ambito  delle  disponibilita'
          delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2. 
              2. La provincia di  Napoli  assicura  la  funzionalita'
          dell'impiantistica al servizio del ciclo  di  gestione  dei
          rifiuti  nel  territorio  di  competenza  e  gestisce   gli
          impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei
          comuni di Giugliano e Tufino tramite  la  propria  societa'
          provinciale cui  sono  attribuiti  gli  introiti  derivanti
          dalle relative tariffe. Presso detti impianti la  provincia
          di Napoli, tramite la propria societa', conferisce e tratta
          prioritariamente  i  rifiuti  prodotti  nel  territorio  di
          competenza. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica". 
              "Art. 11 (Regione,  province,  societa'  provinciali  e
          consorzi) - 1. Ai Presidenti delle province  della  regione
          Campania, dal 1° gennaio 2010 sino al  30  settembre  2010,
          sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48  e  50  del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  le
          funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali  in
          materia  di  programmazione  del   servizio   di   gestione
          integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente  per
          ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti
          segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti. 
              2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge  della
          regione  Campania  28  marzo  2007,  n.  4,  e   successive
          modificazioni,  e  tenuto  conto   delle   indicazioni   di
          carattere  generale  di   cui   alla   determinazione   del
          Sottosegretario di Stato adottata in data 20  ottobre  2009
          inerente al ciclo di gestione integrata  dei  rifiuti,  per
          evitare  soluzioni  di  continuita'  rispetto   agli   atti
          compiuti  nella  fase  emergenziale,   le   amministrazioni
          provinciali, anche per il tramite delle  relative  societa'
          da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle  forme  di
          assoluti ed integrali partecipazione e controllo  da  parte
          delle   amministrazioni   provinciali,   prescindendo    da
          comunicazioni  o  da  altre   formalita'   ed   adempimenti
          procedurali, che, in  fase  di  prima  attuazione,  possono
          essere amministrate anche da  personale  appartenente  alle
          pubbliche amministrazioni, subentrano, fatto  salvo  quanto
          previsto dal  comma  2-ter,  nei  contratti  in  corso  con
          soggetti privati che attualmente svolgono  in  tutto  o  in
          parte  le  attivita'  di   raccolta,   di   trasporto,   di
          trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti.
          In alternativa, possono affidare  il  servizio  in  via  di
          somma urgenza, nonche' prorogare i contratti  in  cui  sono
          subentrate  per  una  sola  volta  e  per  un  periodo  non
          superiore ad un anno con abbattimento del 3 per  cento  del
          corrispettivo negoziale inizialmente previsto. 
              2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  2  non  si
          applicano nei confronti dei comuni delle isole del Golfo di
          Napoli. 
              2-ter. In fase transitoria, fino  e  non  oltre  il  31
          dicembre  2011,  le  sole   attivita'   di   raccolta,   di
          spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di  smaltimento  o
          recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad
          essere  gestite  secondo  le  attuali  modalita'  e   forme
          procedimentali dai comuni. 
              3. I costi dell'intero ciclo di gestione  dei  rifiuti,
          di competenza delle amministrazioni territoriali,  compresi
          quelli derivanti dall'attuazione dell' articolo  13,  comma
          1, trovano integrale copertura  economica  nell'imposizione
          dei relativi  oneri  a  carico  dell'utenza.  Fermo  quanto
          previsto  dai  commi   5-bis,   5-ter   e   5-quater,   per
          fronteggiare  i  relativi  oneri  finanziari,  le  Societa'
          provinciali di cui alla legge  della  regione  Campania  28
          marzo 2007, n.  4,  agiscono  sul  territorio  anche  quali
          soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della
          tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  (TARSU)
          e  della  tariffa  integrata  ambientale  (TIA).  Le  dette
          Societa' attivano adeguate azioni di recupero degli importi
          evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a
          tale fine i comuni della regione Campania trasmettono  alle
          province, per l'eventuale successivo inoltro alle  societa'
          provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto: 
              a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA; 
              b)  i  dati  afferenti  alla   raccolta   dei   rifiuti
          nell'ambito territoriale di competenza; 
              c)  la  banca  dati  aggiornata  al  31  dicembre  2008
          dell'Anagrafe    della    popolazione,    riportante,    in
          particolare,  le  informazioni  sulla  residenza  e   sulla
          composizione del nucleo familiare degli iscritti.  Di  tale
          banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti
          a cura dei medesimi comuni. 
              4. Le province, anche per  il  tramite  delle  societa'
          provinciali,   accedono   alle   informazioni    messe    a
          disposizione dai  comuni  ai  sensi  del  decreto-legge  30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai  contratti
          di erogazione dell'energia elettrica, del gas e  dell'acqua
          ed ai contratti di locazione.  Le  province,  a  tal  fine,
          nell'ambito  delle  proprie  disponibilita'  di   bilancio,
          possono anche richiedere, in forza di apposita convenzione,
          l'ausilio degli organi di polizia tributaria. 
              5. Ferma la responsabilita'  penale  ed  amministrativa
          degli amministratori e dei funzionari pubblici  dei  comuni
          per  le  condotte  o  le  omissioni  poste  in  essere   in
          violazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis e  5-ter  del  presente
          articolo, il Prefetto provvede, in via d'urgenza  e  previa
          diffida, in sostituzione  dei  comuni  inadempienti,  anche
          attraverso la nomina di  apposito  Commissario  ad  acta  e
          contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che possono
          essere attivate a  carico  delle  amministrazioni  comunali
          anche in caso  di  violazione  delle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152. Nel caso di mancato rispetto,  da  parte  dei  comuni,
          degli obiettivi minimi di raccolta differenziata  stabiliti
          dall'articolo 11, comma  1,  del  decreto-legge  23  maggio
          2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          luglio 2008, n. 123, cosi' come certificati  dalla  regione
          Campania, il Prefetto  diffida  il  comune  inadempiente  a
          mettersi  in  regola  con   il   sistema   della   raccolta
          differenziata, assegnandogli il termine perentorio  di  tre
          mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto  attiva
          le procedure di nomina di un commissario ad acta. 
              5-bis.  Per  gli  anni  2010  e  2011,  nella   regione
          Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria
          e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni
          sulla base di  due  distinti  costi:  uno  elaborato  dalle
          province, anche per il tramite delle societa'  provinciali,
          che forniscono ai  singoli  comuni  ricadenti  nel  proprio
          ambito territoriale le  indicazioni  degli  oneri  relativi
          alle  attivita'  di   propria   competenza   afferenti   al
          trattamento,  allo  smaltimento  ovvero  al  recupero   dei
          rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante  gli  oneri
          relativi alle attivita' di propria  competenza  di  cui  al
          comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base  degli  oneri
          sopra distinti,  gli  importi  dovuti  dai  contribuenti  a
          copertura integrale dei  costi  derivanti  dal  complessivo
          ciclo di gestione dei rifiuti. Per la  corretta  esecuzione
          delle   previsioni   recate   dal   presente   comma,    le
          amministrazioni  comunali  provvedono  ad   emettere,   nel
          termine perentorio del 30 settembre 2011, apposito  elenco,
          comprensivo di entrambe le  causali  degli  importi  dovuti
          alle amministrazioni comunali e provinciali  per  gli  anni
          2010 e 2011. 
              5-ter. Per gli anni 2010 e 2011, i soggetti a qualunque
          titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti
          dei contribuenti, un unico titolo di pagamento,  riportante
          le  causali  degli  importi  dovuti  alle   amministrazioni
          comunali e provinciali e, entro e non  oltre  venti  giorni
          dall'incasso, provvedono a trasferire gli  importi  su  due
          distinti  conti,  specificatamente  dedicati,  di  cui  uno
          intestato alla  amministrazione  comunale  ed  un  altro  a
          quella provinciale, ovvero alla societa'  provinciale.  Gli
          importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente  ed
          esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri  inerenti
          al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza. 
              5-quater.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  nella
          regione Campania, le societa' provinciali, per  l'esercizio
          delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU  e
          della TIA, potranno avvalersi  dei  soggetti  di  cui  all'
          articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e  4),  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni  caso
          i  soggetti   affidatari,   anche   disgiuntamente,   delle
          attivita' di accertamento e riscossione della TARSU e della
          TIA  continuano  a  svolgere  dette  attivita'  fino   alla
          scadenza dei  relativi  contratti,  senza  possibilita'  di
          proroga o rinnovo degli stessi. 
              6. soppresso dalla legge  di  conversione  26  febbraio
          2010, n. 26. 
              7. La  gestione  dei  siti  per  i  quali  e'  pendente
          contenzioso  in  ordine  alla   relativa   titolarita'   e'
          assegnata  alle  province  fino  all'esito   dello   stesso
          contenzioso. Le province attendono alla gestione  dei  siti
          anche mediante le Societa' provinciali ed a tal  fine  sono
          assegnate   alle   province   medesime,   all'atto    della
          costituzione   delle    societa'    provinciali,    risorse
          finanziarie nella misura complessiva massima mensile di  un
          milione di euro fino al 30 settembre 2010, a  carico  delle
          contabilita' speciali di cui all'articolo 2,  comma  2,  da
          rendicontarsi  mensilmente  alla  Unita'  stralcio  di  cui
          all'articolo 3. Sono fatte salve le azioni  di  ripetizione
          nei confronti del soggetto riconosciuto titolare  all'esito
          del predetto contenzioso. 
              8.  Il  personale  operante  presso  gli  impianti   di
          selezione e trattamento dei rifiuti di  Santa  Maria  Capua
          Vetere,  Battipaglia,  Casalduni  e  Pianodardine  di   cui
          all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008,
          ivi     compreso     quello     che     svolge     funzioni
          tecnico-amministrative   funzionali   all'esercizio   degli
          impianti  stessi,  e'  trasferito,  previa  assunzione  con
          contratto a tempo indeterminato, alle  competenti  societa'
          provinciali, senza instaurazione di  rapporti  di  pubblico
          impiego con tali societa'. Nelle more del  trasferimento  e
          nei limiti di legge e delle risorse allo scopo finalizzate,
          di cui ai commi 7 e 9, tale  personale  e'  assegnato,  con
          contratto a tempo determinato, alle province. 
              9. Al fine di consentire l'assolvimento  urgente  delle
          obbligazioni di cui al presente articolo, e'  assegnata  in
          via  straordinaria,  a  favore  delle  province,   per   la
          successiva  assegnazione  alle  societa'  provinciali,  una
          somma  pari  ad  euro  1,50  per  ogni  soggetto  residente
          nell'ambito territoriale  provinciale  di  competenza,  nel
          limite delle disponibilita' delle contabilita' speciali  di
          cui all'articolo 2, comma 2. 
              10. Al fine di  assicurare  alla  societa'  provinciale
          l'occorrente  dotazione  finanziaria  per  l'esercizio  dei
          compiti di cui al presente  decreto,  il  Presidente  della
          provincia e' autorizzato con i poteri di cui al comma 1,  e
          nel limite massimo pari all'importo di cui  al  comma  9  a
          revocare entro e non oltre quindici giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, gli impegni assunti
          fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo  di
          destinazione al patrimonio della societa' provinciale. 
              11. Le disposizioni di cui al presente articolo,  volte
          ad assicurare  la  dotazione  finanziaria  occorrente  alle
          societa' provinciali, si  applicano  anche  in  favore  del
          commissario regionale eventualmente nominato ai sensi della
          citata legge della  regione  Campania  n.  4  del  2007,  e
          successive    modificazioni,    in    caso    di    inerzia
          dell'amministrazione provinciale." 
              - L'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile  2006
          n. 152 recante "Norme in materia ambientale"cosi' recita: 
              - " Art.191 (Ordinanze contingibili e urgenti e  poteri
          sostitutivi) - 1 Ferme restando le disposizioni vigenti  in
          materia di  tutela  ambientale,  sanitaria  e  di  pubblica
          sicurezza, con particolare  riferimento  alle  disposizioni
          sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5  della  legge
          24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale
          della protezione civile, qualora si verifichino  situazioni
          di eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute
          pubblica  e  dell'ambiente,  e  non  si  possa   altrimenti
          provvedere, il  Presidente  della  Giunta  regionale  o  il
          Presidente  della  provincia  ovvero  il  Sindaco   possono
          emettere,   nell'ambito   delle   rispettive    competenze,
          ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
          temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti,  anche
          in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un  elevato
          livello di  tutela  della  salute  e  dell'ambiente.  Dette
          ordinanze sono comunicate al Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri, al Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio, al Ministro della  salute,  al  Ministro  delle
          attivita'  produttive,  al  Presidente  della   regione   e
          all'autorita' d'ambito di cui all'articolo  201  entro  tre
          giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non
          superiore a sei mesi. 
              2.  Entro   centoventi   giorni   dall'adozione   delle
          ordinanze di cui al comma 1,  il  Presidente  della  Giunta
          regionale promuove ed adotta le iniziative  necessarie  per
          garantire la  raccolta  differenziata,  il  riutilizzo,  il
          riciclaggio e  lo  smaltimento  dei  rifiuti.  In  caso  di
          inutile decorso del termine e di accertata inattivita',  il
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del   territorio
          diffida il Presidente della Giunta regionale  a  provvedere
          entro  un  congruo  termine  e,  in  caso  di   protrazione
          dell'inerzia, puo' adottare in  via  sostitutiva  tutte  le
          iniziative necessarie ai predetti fini. 
              3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le  norme  a
          cui si intende derogare e sono  adottate  su  parere  degli
          organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si  esprimono
          con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 
              4.Le  ordinanze  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi  per  ogni
          speciale forma di gestione dei rifiuti.  Qualora  ricorrano
          comprovate necessita', il Presidente della regione d'intesa
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          puo'  adottare,  dettando   specifiche   prescrizioni,   le
          ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini. 
              5. Le ordinanze di cui al comma  1  che  consentono  il
          ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
          pericolosi sono comunicate  dal  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio  alla  Commissione  dell'Unione
          europea". 
              - L'articolo 6 del decreto-legge 6  novembre  2008,  n.
          172 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza  nel
          settore  dello  smaltimento  dei  rifiuti   nella   regione
          Campania,    nonche'    misure    urgenti     di     tutela
          ambientale)convertito, con modificazioni, dalla legge .  30
          dicembre 2008, n. 210, dispone: 
              - "Art. 6.(Disciplina sanzionatoria) 1.  Nei  territori
          in cui  vige  lo  stato  di  emergenza  nel  settore  dello
          smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge  24
          febbraio 1992, n. 225: 
              a) chiunque in modo incontrollato  o  presso  siti  non
          autorizzati abbandona, scarica, deposita sul  suolo  o  nel
          sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee
          ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti
          ingombranti domestici e non, di volume pari ad  almeno  0,5
          metri cubi e con almeno due delle  dimensioni  di  altezza,
          lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri,  e'
          punito con la reclusione fino a tre anni  e  sei  mesi;  se
          l'abbandono, lo sversamento,  il  deposito  o  l'immissione
          nelle acque superficiali  o  sotterranee  riguarda  rifiuti
          diversi, si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da cento euro a seicento euro; 
              b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti  che
          abbandonano,  scaricano  o  depositano  sul  suolo  o   nel
          sottosuolo  in  modo  incontrollato  e  presso   siti   non
          autorizzati o incendiano i  rifiuti,  ovvero  li  immettono
          nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con  la
          reclusione da tre mesi a  quattro  anni  se  si  tratta  di
          rifiuti non pericolosi e con la reclusione da  sei  mesi  a
          cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi; 
              c) se i fatti di cui alla  lettera  b)  sono  posti  in
          essere con colpa, il responsabile e' punito  con  l'arresto
          da un mese ad  otto  mesi  se  si  tratta  di  rifiuti  non
          pericolosi e con l'arresto da sei mesi  a  un  anno  se  si
          tratta di rifiuti pericolosi; 
              d)  chiunque  effettua  una  attivita'   di   raccolta,
          trasporto,    recupero,    smaltimento,    commercio     ed
          intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione,
          iscrizione  o  comunicazione  prescritte  dalla   normativa
          vigente e' punito: 
              1) con la pena della reclusione da sei mesi  a  quattro
          anni, nonche' con la multa da diecimila euro  a  trentamila
          euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 
              2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con
          la multa da quindicimila euro a cinquantamila  euro  se  si
          tratta di rifiuti pericolosi; 
              e) chiunque  realizza  o  gestisce  una  discarica  non
          autorizzata e' punito con la reclusione da un  anno  e  sei
          mesi a cinque anni e con  la  multa  da  ventimila  euro  a
          sessantamila euro. Si applica la pena della  reclusione  da
          due a sette anni e della  multa  da  cinquantamila  euro  a
          centomila euro se  la  discarica  e'  destinata,  anche  in
          parte,  allo  smaltimento  di  rifiuti   pericolosi;   alla
          sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata  ai  sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura  penale  consegue
          la  confisca  dell'area  sulla  quale  e'   realizzata   la
          discarica abusiva se di proprieta' dell'autore  del  reato,
          fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino  dello
          stato dei luoghi; 
              f) le pene di cui alle lettere b), c), d)  ed  e)  sono
          ridotte della meta' nelle  ipotesi  di  inosservanza  delle
          prescrizioni contenute o richiamate  nelle  autorizzazioni,
          nonche' nelle ipotesi di  carenza  dei  requisiti  e  delle
          condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni; 
              g)  chiunque  effettua  attivita'  di  miscelazione  di
          categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato
          G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non  pericolosi,
          e' punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o,
          se il fatto e' commesso per colpa,  con  l'arresto  da  sei
          mesi a un anno; 
              h) chiunque effettua il deposito temporaneo  presso  il
          luogo di produzione di  rifiuti  sanitari  pericolosi,  con
          violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 15  luglio  2003,  n.  254,  e'
          punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre  anni
          e con la multa  da  diecimila  euro  a  quarantamila  euro,
          ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il
          fatto  e'  commesso  per  colpa.  Si  applica  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   duemilaseicento   euro   a
          quindicimilacinquecento  euro  per   i   quantitativi   non
          superiori a duecento litri o quantita' equivalenti. 
              1-bis. Per  tutte  le  fattispecie  penali  di  cui  al
          presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo,
          si  procede,  nel  corso  delle  indagini  preliminari,  al
          sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di
          condanna consegue la confisca del veicolo."